Nella seduta del 23 dicembre 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".
Il provvedimento, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, tra le varie misure, prevede incentivi per l'assunzione dei giovani, potenziamento dello strumento di ricollocazione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, obbligo di tracciabilità per il pagamento degli stipendi da parte dei datori di lavoro, diverse soglie di reddito per l'accesso al bonus IRPEF di 80 euro, modifiche delle scadenze per le dichiarazioni fiscali e delle detrazioni per i figli.
La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Vediamo nel dettaglio le novità introdotte in tema di lavoro:
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI GIOVANI (ART.1,CC.100-108E 113-114)
Per promuovere l'occupazione giovanile stabile è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di età inferiore a 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento a lavoratori di età inferiore a 35 anni. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (ART.1,C.137)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straorzi aria aumenta all'82%, in luogo dell’attuale 41%. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
SOPPRESSIONE FONDINPS (ART.1,CC.173-174)
Il FONDINPS (forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS) viene abrogato e, con decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuato il fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.
DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORO STAGIONALE (ART.1,C.116)
Per l'anno 2018, per i datori di lavoro è consentita la piena deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.
La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.
BONUS 80 EURO (ART.1,C.132)
Aumenta a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 euro mensili. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta da 26.000 a 26.600 euro.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART.1,CC.252-253)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori.
CALENDARIO FISCALE (ART.1,CC.933-934)
Il calendario fiscale subisce le seguenti modifiche.
E' fissato:
I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI (ART.1,CC.910-914)
E' previsto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.
A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Gli uffici “Risorse Umane” di Confesercenti Firenze sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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