L'Ufficio Turismo dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello comunica che, con la sentenza n. 365 del 28 ottobre 2022, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana ha affermato che il gestore della struttura ricettiva non può più essere considerato agente contabile, essendo mutata la sua qualifica soggettiva in responsabile di imposta, per cui non è più soggetto alla resa del conto giudiziale (mod.21).
Pertanto, per il momento, NON dovrete inviare il Modello 21 riassuntivo dell'esercizio finanziario, che usualmente veniva richiesto dal 1 al 30 gennaio.
Non mutano, invece, i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile delle strutture ricettive; pertan to, l’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (ovvero trimestralmente e attraverso apposito portale e PagoPA), configura la sussistenza di un danno erariale addebitabile al convenuto a titolo di dolo.
Si sottolinea, inoltre, che non muta neanche l'obbligo, introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020,della nuova dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo e di cui risponde direttamente l'Agenzia stessa.