La Legge n.124/2017 subordina l’eventuale percezione di “contribuzione pubblica” a particolari obblighi informativi previsti all’art.1, commi da 125 a 129.
Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone,etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre esclusi dall’obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.
Stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto bilaterale” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario che è invece necessario per la nascita dell’obbligo informativo.
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