Obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche

Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione

Lavoro

La Legge n.124/2017 subordina l’eventuale percezione di “contribuzione pubblica” a particolari obblighi informativi previsti all’art.1, commi da 125 a 129.

 

Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

 

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone,etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

 

La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre esclusi dall’obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.

 

Stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto bilaterale” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario che è invece necessario per la nascita dell’obbligo informativo.

 

Per gli Associati in regola con la quota associativa 2021, che avessero necessità di pubblicare eventuali contributi ricevuti da Enti Pubblici, Confesercenti Firenze mette a disposizione una sezione del proprio Sito Web.

 

Il contenuto da pubblicare deve essere inviato al seguente indirizzo mail: info@confesercenti.fi.it; per la pubblicazione sono necessari i seguenti dati: denominazione soggetto beneficiario; partita iva o codice fiscale del soggetto beneficiario; denominazione soggetto erogante; somma incassata; data di incasso e causale.

 

Con l'invio del materiale sopra indicato si incarica ed autorizza Confesercenti Firenze alla pubblicazione dei dati inerenti agli obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche sul proprio portale online.

6 maggio 2021
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