Rottamazione cartelle esattoriali

Questa la procedura per usufruire della rottamazione

La Legge di bilancio per il 2023 ha istituito una nuova edizione delle “rottamazione dei ruoli”.

Per effetto di questa norma possono essere stralciati tutti gli interessi compresi nei carichi (in primo luogo, quindi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.

Questa la procedura per usufruire della rottamazione:

  • entro il 30 aprile 2023 trasmissione della domanda con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
  • entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro).Vengono, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate;
  • entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima delle rate previste. Le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno

Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Occorre quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) o alla data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).

I ruoli delle Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l’ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio, con le modalità di legge.

A seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi, ad esempio, è possibile il rilascio del DURC. 

Vi sono alcuni casi esclusi dalla rottamazione, ecco quali:

  • risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all'importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute.

 

La domanda deve essere inviata tramite un applicativo web messo a disposizione dall’Agenzia delle Riscossione

  • è possibile scegliere quali carichi definire anche all’interno della singola cartella di pagamento che porta a riscossione più ruoli, indicando il numero di ruolo (dato che emerge dalla cartella stessa), mentre gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito sembra debbano essere definiti per la totalità;
  • “Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente”.

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.


La decadenza dalla rottamazione, a differenza di quanto era sancito per le rottamazioni pregresse, non osta a una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare i vostri consulenti Confesercenti di riferimento.

2 febbraio 2023
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